RIFORMA DELLO SPORT - REVISIONE DEI TESTI STATUTARI

news del 14.09.2023
Genova, 14.09.2023. Con l’entrata in vigore del Dlgs. 36/2021 sono state previste alcune specifiche indicazioni che dovranno essere inserite nei testi statutari delle Associazioni Sportive entro la data del 31/12/2023.
I testi statutari potranno essere, qualora sia necessario, integrati per tramite della celebrazione di un’assemblea straordinaria a cui dovrà seguire la registrazione del documento all’Agenzia delle Entrate per poi essere trasferito alla Segreteria Generale per la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.
Le disposizioni dell’art. 90 della l. 289/2002, si limitavano a prevedere, negli oggetti sociali l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica. Negli attuali Istituti, si richiede invece l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica.
I principi che dovranno trovare collocazione nei testi statutari sono i seguenti:
- Gli Affiliati dovranno altresì prevedere nei propri testi statutari i seguenti la possibilità di svolgere attività secondarie diverse da quelle Istituzionali che, solo se espressamente previste, potranno essere regolarmente svolte;​
- Divieto di distribuzione, anche in forma indiretta degli utili;
- Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo;
- Divieto espresso di partecipazione associativa temporanea;
- Diritto per tutti i soci di partecipazione alla vita associativa;
- Previsione a favore di tutti i soci dell’elettorato attivo e passivo;
- Obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- Sovranità dell’assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
- Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Per facilitare la verifica della rispondenza del proprio statuto sociale, alleghiamo una bozza di statuto tipo aggiornata al Dlgs.36/2021.
Si ricorda che il termine del 31/12 deve essere inteso come inderogabile e la mancata conformità dello statuto ai requisiti statutari previsti dal decreto legislativo 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.